RICORSO PER OTTENERE GLI ARRETRATI STIPENDIALI DA PROGRESSIONE ECONOMICA NEL PRERUOLO
La Corte di Cassazione, con varie Sentenze ed Ordinanze, ha statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.I. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Questo significa che il docente a tempo determinato ha diritto alla progressione di carriera con le stesse regole del docente a tempo indeterminato e quindi ha diritto a conseguire i gradoni stipendiali superiori previsti dal c.c.n.l., in base agli anni di servizio. Pertanto è possibile, tenuto conto della prescrizione, rivendicare gli arretrati stipendiali degli ultimi 5 anni di servizio. In caso si sia già ottenuta una Sentenza con il ricorso così detto dei “36 mesi”, è possibile agire per ottenere tutti gli arretrati spettanti sino all’immissione in ruolo, tenuto conto che il ricorso ha interrotto la prescrizione.
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RICORSO PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
La Corte di Cassazione, con le sentenze 31149/2019 si è pronunciata su un contenzioso relativo alle regole che si applicano alla ricostruzione di carriera del personale docente.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa configurarsi un trattamento discriminatorio (sulla base della direttiva sul lavoro a termine 70/1999/CE) nei confronti di un docente assunto a tempo indeterminato con anni di precariato alle spalle rispetto ad un docente assunto a tempo indeterminato senza pre-ruolo.
La norma vigente (art.485 T.U. D.L.vo 297/94) prevede che nella ricostruzione di carriera il servizio pre-ruolo sia valutato per intero per i primi 4 anni e venga invece valutato solo per 2/3 per gli anni eccedenti i 4.
Al docente assunto in ruolo senza pre-ruolo tutto il servizio di ruolo viene valutato per intero ai fini della progressione.
In considerazione di quanto espresso potrebbe essere opportuno, con riferimento ai docenti assunti a tempo indeterminato con un servizio pre-ruolo superiore ai quattro anni, un controllo della ricostruzione di carriera al fine di verificare, con gli opportuni conteggi, la convenienza a richiedere il ricalcolo di tutti i servizi pre-ruolo, anche quelli inferiori a 180 giorni, che con le regole in vigore non vengono presi in considerazione.
Per ulteriori approfondimenti
https://www.cislscuolaromarieti.it/ricostruzione-di-carriera-sentenza-della-corte-di-cassazione/
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RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI – RPD – IN FAVORE DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO CON SUPPLENZE BREVI
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro con l’ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 ha deciso che “la retribuzione professionale docenti è attribuita a tutto il personale docente ed educativo, ricomprendendo nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”.
Come noto, l’indennità “Retribuzione Professionale Docenti” è attualmente corrisposta dal MIUR solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo destinatari di contratti a tempo determinato annuali, fino al termine delle attività didattiche (al 30/06 o al 31/08), mentre non è corrisposta ai docenti con contratti a tempo determinato per supplenze brevi.
Il ricorso tende a estendere i benefici previsti dalla Cassazione a tutti i docenti che si trovano in situazioni analoghe a quella decisa dalla Corte.
La Corte di Cassazione ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Giustizia Europea, in materia di divieto di discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70.
A quanto ammonta la RPD? Euro 174,50 al mese dal 1 marzo 2018 (pari a euro 5,81 al giorno). In precedenza tale importo ammontava a euro 164,00.
Possono proporre domanda giurisdizionale tutti i docenti che hanno prestato servizio negli ultimi 5 anni per supplenze brevi nella scuola pubblica statale, senza percepire la RPD.
Il contributo unificato per spese di giustizia dovuto (tassa statale sull’avvio di ricorsi) sarà determinato dal valore della causa, in relazione alle tabelle ministeriali. È esente dal pagamento del C.U. chi ha un reddito familiare inferiore a 34.585,23 euro, come da dichiarazione dei redditi.
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Si prega di allegare alla richiesta, per darci la possibilità di una accurata analisi della situazione, la scheda di tutti i servizi preruolo svolti negli ultimi 5 anni.
RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN CASO DI PASSAGGIO DI RUOLO
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 29791 del 19 novembre 2018, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, ha deciso che all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria, l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione, che di fatto non considera pienamente validi tutti i periodi lavorativi.
Invece attualmente il MIUR effettua le ricostruzioni di carriera con il metodo della c.d. temporizzazione, che può comportare una perdita anche notevole di anni di carriera, ai fini dell’inserimento nei gradoni stipendiali, per i docenti che abbiano prestato servizio nella scuola dell’infanzia e siano transitati a quella secondaria.
Il ricorso tende a estendere i benefici previsti dalla Cassazione a tutti i docenti che si trovano in situazioni analoghe a quella decisa dalla Corte.
Possono fare ricorso tutti i docenti che hanno prestato servizio nella scuola dell’infanzia e che poi sono transitati nella scuola secondaria, che hanno ricevuto il decreto di ricostruzione di carriera da meno di 10 anni.
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Si prega di allegare alla richiesta, per darci la possibilità di una accurata analisi della situazione, copia della domanda e del successivo decreto di ricostruzione di carriera.