Sentenza Tribunale Ordinario di Firenze ricorso r.g. 899/2018

11 Gennaio 2022

Personale ATA scuola – Decurtazioni calcolo servizio preruolo – Illegittimità – Diritto all’integrale riconoscimento ai fini della carriera Accolto totalmente il ricorso patrocinato dagli avv.ti Nicola Da Settimo Passetti e Matteo Lazzerini, in favore di personale ATA per ottenere il riconoscimento integrale del servizio prestato preruolo. Il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con Sentenza 22 ottobre 2021 ha affermato la “totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dal personale ATA assunto a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli, come, peraltro, emergente dalla stessa disciplina collettiva succedutasi nel tempo”, considerato che i CCNL del comparto della scuola non hanno mai operato differenziazioni tra le due tipologie di rapporto, quanto all’inquadramento dei lavoratori e all’espletamento delle mansioni proprie dell’area (“funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di sorveglianza connesse alle attività delle istituzioni scolastiche”; v. art. 49 CCNL 1995)”. Pertanto il Giudice del Lavoro fiorentino ha ritenuto accertata “la violazione della clausola 4, con conseguente disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva e riconoscimento, a favore dei ricorrenti (tutti appartenenti al personale ATA), lavoratori a termine poi immessi in ruolo, dell’intero servizio effettivo prestato prima dell’immissione in ruolo, ad ogni effetto (sia giuridico, che economico), con conseguente condanna del Ministero resistente al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate”.

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